Statuto

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita e organizzata ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “APS HOPE RUNNING Associazione Sportiva Dilettantistica” anche in breve “APS HOPE RUNNING ASD”.

L’Associazione ha sede in Chivasso (TO) corso Galileo Ferraris n.60. Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L’associazione può  aprire anche nuove sedi operative, diffuse sul territorio.

Art. 2 Finalità

L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione si prefigge in particolare:

  • la promozione e l’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica;
  • di promuovere e gestire iniziative, servizi, eventi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, favorendo le iniziative volte a migliorare la qualità della vita, dell’educazione ambientale  e sostenendo le fasce più fragili della popolazione (disabilità fisiche e/o sociali, popolazione giovanile e anziana, disagio economico, psichico e/o sociale);
  • di sostenere il diritto all’istruzione, al successo scolastico e formativo di ogni bambino collaborando con gli enti pubblici e scolastici e. contribuire al benessere psicofisico degli individui attraverso la pratica artistica in senso ampio di carattere preminentemente sociale, con specifico riguardo alle situazioni di disagio e di conflitto sociale

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettera t) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Svolge inoltre le altre attività di interesse generale previste dal presente statuto.

Tutte le attività di interesse generale sono svolte  in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell’Associazione

L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

  • Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;
  • Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
  • Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione in via principale e in modo prevalente, organizza e gestisce le attività sportive dilettantistiche di cui all’art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017.

In particolare, svolge in modo prevalente la propria attività nei seguenti sport e discipline sportive:

Atletica leggera, Bocce, Canoa, Canottaggio, Ciclismo, Danza sportiva, Ginnastica, Triathlon, Vela, Corsa Campestre, Corsa in Montagna, Corsa su Strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona, Bocce per disabili, Paracanoa, Para-rowing, Para-cycling e Ciclismo Paralimpico (Strada, Pista, Tandem, Triciclo, Handbike) Mountain bike, Cicloturismo, Danza Sportiva Paralimpica, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica per tutti, Paratriathlon, Triathlon, Barche a chiglia, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall’organismo sportivo cui è affiliata.

Esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5:

  • lettera a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • lettera c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lettera f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, nell’ambito delle suddette ulteriori attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività: organizzazione di corsi, laboratori, spettacoli, eventi, seminari, visite guidate, attività ludico-ricreative per favorire l’inclusione; acquistare ausili sportivi (carrozzine da corsa, handbike, ecc) da mettere a disposizione di persone con disabilità al fine di preservare l’autonomia come valore fondamentale; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive di vario genere rivolte anche a persone con disabilità;  

Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al  medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l’associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:

a) può esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione;

b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) in quanto affiliata ad Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie, e nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Per l’esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale  

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall’Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  •  dai beni mobili e immobili di proprietà;
  •  dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  •  da donazioni, erogazioni, lasciti;
  •  da quote di partecipazioni societarie;
  •  da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  •  dal fondo di riserva;
  •  da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato delle attività dell’Associazione;
  • della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
  • dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali;
  • dai titoli di solidarietà;
  • da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali  e Registro dei Volontari

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all’articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,

Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art.15 Adesione all’Associazione

L’associazione non dispone limitazioni all’ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall’articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l’ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell’Associazione può delegare il Presidente o altro componente del direttivo della stessa all’accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell’accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L’interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

La quota sociale corrisposta dall’associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Soci Onorari

Sono soci “onorari”, individuali o collettivi, chi o coloro che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività e/o per meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci “onorari” sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa annua. La loro nomina viene ratificata all’Assemblea Sociale. Il numero massimo dei soci “onorari” nominabili è disciplinato da regolamenti specifici approvati dall’Assemblea Sociale

Art. 17 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell’associazione

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell’Associazione;

c) per decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

Competente in merito all’esclusione, alla radiazione o all’espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l’associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Art. 21 L’Assemblea Sociale

E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minori iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

Quale Assemblea ordinaria:

  • approva entro il 30 aprile di ogni anno.(entro il 30 dicembre per chi ha bilancio 1 settembre – 31 agosto) il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
  • approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
  • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. 

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
  • assegna gli incarichi di lavoro;
  • approva i programmi di Attività;
  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
  • delibera circa l’ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il  Presidente dell’associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
  • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Il Presidente può nominare gruppi di lavoro che potranno essere definiti e normati  nel regolamento dell’associazione

Art. 24 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso. Il Presidente Onorario ha diritto di voto consultivo ma non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, alle Assemblee dei soci e alle riunioni della Consulta per la Disabilità, propone iniziative inerenti la vita associativa. Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e condividere gli scopi dell’associazione

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 L’Organo di Controllo

Qualora l’Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall’art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l’Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l’Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Art. 26 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L’Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l’associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell’AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’ associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 27 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l’Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settorecontinuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale. 

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Art. 30 Rimandi al Regolamento dell’Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L’Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati a quanto previsto dall’articolo 90 della legge 289/2002, restano tali sino alla non abrogazione di quanto previsto dai decreti legislativi 36 e 38 del 28 febbraio 2021.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e Società sportive restano tali sino all’entrata in vigore del Decreto legislativo n.39 del 28 febbraio 2021, allorché in materia l’Associazione si conforma a quanto previsto da tale decreto.

A decorrere dalla loro entrata in vigore, l’Associazione si conforma a quanto previsto dai decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, per quanto compatibili